IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 229  del  Nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
  Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  l'art.  72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e
10 stabilisce la competenza  a  decretare  in  materia  di  norme  di
omologazione  e  di  contrassegno  di  conformita' dei dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  ispirandosi
al diritto comunitario;
  Visti  gli  articoli  74, 75, 76 e 77 del Nuovo codice della strada
che dettando norme sui dati di  identificazione  sulla  omologazione,
sulla  dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al
tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi
di equipaggiamento,  stabiliscono  la  competenza  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione a decretare in materia;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 98/14/CE del 6 febbraio 1998
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi
pubblicata  nel  n.  L  91 del 25 marzo 1998 della Gazzetta Ufficiale
CEE;
  Visto il decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle  direttive
92/53/CEE   e   93/81/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario
alla  gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995 che costituisce
l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il decreto 8 maggio 1995  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  omologazione  dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi e' cosi' modificato:
  1) Il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "1. La domanda di omologazione di  un  veicolo  e'  presentata  dal
costruttore  alla  autorita'  nazionale  che rilascia l'omologazione.
Essa e' accompagnata dalla documentazione informativa  contenente  le
informazioni   specificate   nell'allegato  III  e  dalle  schede  di
omologazione   relative   a   ciascuna   delle  pertinenti  direttive
particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino  alla
data  di  rilascio  o  di  rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di
omologazione previsto dalle direttive particolari per  l'omologazione
di sistemi ed entita' tecniche e' messo a disposizione dell'autorita'
che rilascia l'omologazione".
  2) Il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "1. Ciascuno Stato membro concede:
      a) un'omologazione del veicolo:
      -  ai  tipi  di  veicoli  che  sono  conformi alle informazioni
contenute  nella  documentazione  informativa  e  che  soddisfano  le
prescrizioni  tecniche  delle  corrispondenti  direttive  particolari
menzionate nell'allegato IV.
      - ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato  XI  che
sono   conformi  alle  informazioni  contenuti  nella  documentazione
informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive
particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,
questo  procedimento  si  svolge  secondo   le   procedure   previste
nell'allegato V;
      b)  un'omologazione  in  piu'  fasi  ai  tipi  di veicoli base,
incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute
nella documentazione informativa e  che  soddisfano  le  prescrizioni
delle  pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o
XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.
  Questo  procedimento  si  svolge  secondo  le  procedure   previste
all'allegato XIV.
     c)  un'omologazione  del  sistema  ai  tipi  di veicoli che sono
conformi alle indicazioni contenute nella documentazione  informativa
e  che  soddisfano  le prescrizioni tecniche della relativa direttiva
particolare di cui agli allegati IV o XI.
     d) un'omologazione del componente o dell'entita' tecnica a tutti
i tipi di componenti  o  entita'  tecniche  che  sono  conformi  alle
informazioni   contenute   nella  documentazione  informativa  e  che
soddisfano le prescrizioni tecniche della  direttiva  particolare  di
cui agli allegati IV o XI che contiene disposizioni espresse a questo
proposito.
  Nel  caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o
all'art. 8, paragrafo  2,  lettera  c),  o  dell'omologazione  di  un
sistema,  componente,  entita'  tecnica  in  base  all'allegato  XI o
all'art. 8, paragrafo  2,  lettera  c),  comprendente  restrizioni  o
deroghe   ad   alcune   disposizioni   della   pertinente   direttiva
particolare,  vengono  indicate  sulla  scheda  di  omologazione   le
restrizioni  in  materia  di  validita' e le deroghe concesse e viene
attribuito   un   numero   d'omologazione   speciale,   conformemente
all'allegato VII.
  Qualora  le informazioni contenute nella documentazione informativa
di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano  disposizioni  relative
ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti
dell'allegato  XI  e relative appendici, dette disposizioni e deroghe
figurano anche sulla scheda di omologazione".
  3) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5 (Modifiche delle omologazioni). - 1. Lo Stato membro che ha
rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere
informato  di  qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel
fascicolo di omologazione.
  2.  La  domanda  di  modifica  di  un'omologazione  e'   presentata
esclusivamente  allo  Stato  membro  che ha rilasciato l'omologazione
originaria.
  3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un  componente
o  un'entita'  tecnica,  ove siano mutate le indicazioni che figurano
nel fascicolo di  omologazione,  l'autorita'  di  omologazione  dello
Stato  membro  in  questione  rilascia, se necessario, la pagina o le
pagine  modificate   del   fascicolo   di   omologazione,   indicando
chiaramente  su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e
la  data  del  nuovo  rilascio;  la  detta  prescrizione  si   reputa
ottemperata   anche   dal  rilascio  di  una  versione  coordinata  e
aggiornata  del  fascicolo  di  omologazione,  accompagnata  da   una
descrizione dettagliata delle modifiche.
  Ogni  volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata
e aggiornata,  viene  modificato  anche  l'indice  del  fascicolo  di
omologazione  (allegato  alla  scheda  di  omologazione)  in  modo da
indicare le date  delle  modifiche  piu'  recenti  o  la  data  della
versione coordinata e aggiornata.
  Inoltre,  se  una  delle  informazioni che figurano nella scheda di
omologazione (esclusi gli allegati) e' stata modificata, oppure se le
prescrizioni della direttiva  sono  state  modificate  dopo  la  data
indicata  sulla scheda di omologazione, la modifica e' contrassegnata
come "estensione" e l'autorita' di omologazione dello Stato membro in
questione   rilascia   una   scheda   di   omologazione    modificata
(contrassegnata  da  un  numero  di  estensione),  sulla  quale  sono
chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la  data  del  nuovo
rilascio.
  Se  l'autorita'  che  rilascia l'omologazione dello Stato membro in
questione  ritiene  che  la  modifica  di  un  fascicolo  informativo
giustifichi  nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore
e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle
nuove prove o verifiche.
  4. Per quanto riguarda l'omologazione  di  un  veicolo,  ove  siano
mutate  le  indicazioni  che  figurano nel fascicolo di omologazione,
l'autorita' di omologazione dello Stato membro in questione rilascia,
se necessario, la pagina o le  pagine  modificate  del  fascicolo  di
omologazione,  indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la
natura  della  modifica  e  la  data  del   nuovo   rilascio;   detta
prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione
coordinata  e  aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata
da una descrizione dettagliata delle modifiche.
  Ogni volta che sono rilasciate pagine  modificate  o  una  versione
coordinata   e   aggiornata,  viene  modificato  anche  l'indice  del
fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di  omologazione)  in
modo da indicare le date delle modifiche piu' recenti o la data della
versione coordinata e aggiornata.
  Inoltre,  se  sono  necessarie  ulteriori  verifiche, oppure se una
delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi
gli allegati) e' stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una
delle direttive particolari applicabili alla data a  decorrere  dalla
quale la prima messa in circolazione e' vietata sono state modificate
dopo  la  data  indicata sulla scheda di omologazione, la modifica e'
contrassegnata  come "estensione" e l'autorita' di omologazione dello
Stato  membro  in  questione  rilascia  una  scheda  di  omologazione
modificata  (contrassegnata  da un numero di estensione), sulla quale
sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione  e  la  data  del
nuovo rilascio.
  Se  l'autorita'  che  rilascia l'omologazione dello Stato membro in
questione ritiene che la modifica di  un  fascicolo  di  omologazione
giustifichi  nuove  ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i
documenti  sopraindicati  solo  previo  esito  positivo  delle  nuove
ispezioni.  I  documenti  aggiornati vengono inviati a tutte le altre
autorita' competenti entro il termine di un mese.
  5.  Qualora  risulti   imminente   la   cessazione   di   validita'
dell'omologazione  di  un  tipo  di  veicolo  in  quanto  una  o piu'
omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari  indicate
nel  relativo  fascicolo  di  omologazione  sta  per scadere oppure a
seguito  dell'inserimento  di   una   nuova   direttiva   particolare
nell'elenco  di  cui all'allegato IV, parte I, l'autorita' competente
dello Stato membro  che  ha  rilasciato  l'omologazione  ne  informa,
almeno  un  mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorita'
competenti degli  altri  Stati  membri,  precisando  la  data  oppure
comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto
conformemente alla vecchia scheda di omologazione.
  6.  Non  e' necessario modificare l'omologazione delle categorie di
veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni  contenute
nelle direttive particolari o nella presente direttiva".
  4) Il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  costruttore  detentore di una scheda di omologazione di un
veicolo rilascia un certificato di conformita'. Questo certificato  i
cui  modelli  sono  riportati  nell'allegato  IX  accompagna  ciascun
veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformita' del tipo di
veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di  veicolo  incompleto  o
completato,  il  costruttore  indica alla pagina 2 del certificato di
conformita' solo gli elementi aggiunti o  modificati  nella  fase  in
corso  dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato
tutti certificati di conformita'  rilasciati  nel  corso  delle  fasi
precedenti.  Il certificato di conformita' deve essere emesso in modo
da non poter essere falsificato. A tal fine la carta  utilizzata  per
la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio
di identificazione del fabbricante apposto in filigrana".
  5) Il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Ciascuno  Stato  membro  puo'  su  richiesta  del costruttore,
esentare dall'applicazione di una o piu' disposizioni di una  o  piu'
direttive particolari i veicoli seguenti:
      a) Veicoli prodotti in piccole serie.
  Nel  caso  di  tali  veicoli,  il  numero  dei veicoli di una certa
famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione  ogni
in questo Stato membro non puo' superare il numero di unita' indicato
nell'allegato  XII.  Ogni  anno,  gli  Stati inviano alla Commissione
l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo
di omologazione invia  copia  della  scheda  di  omologazione  e  dei
relativi  allegati  all'autorita'  che  rilascia l'omologazione degli
altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della
natura delle deroghe ammesse.
  Entro  tre  mesi,  i suddetti Stati membri decidono se, e per quale
numero di  unita',  essi  accettano  l'omologazione  dei  veicoli  da
immatricolare  nel  proprio  territorio.  Ai  fini delle omologazioni
accordate conformemente alla  presente  lettera,  i  requisiti  degli
articoli  3,  4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura
in cui l'autorita' che rilascia l'omologazione li ritenga  utili.  Se
una deroga e' accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato
membro puo' chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.
      b) Veicoli di fine serie.
  1) Gli Stati membri possono, entro i limiti contenuti nell'allegato
XII,  sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire
la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a
un  tipo  di  veicolo  la  cui  omologazione  non  e'  piu'   valida,
conformemente all'art. 5, paragrafo 5.
  La  presente disposizione e' applicabile soltanto ai veicoli che si
trovavano nel territorio della Comunita' ed erano accompagnati da  un
certificato  di  conformita'  valido  rilasciato  al  momento  in cui
l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma
che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della
fine della validita' di detta omologazione.
  Questa possibilita' e' limitata ad un periodo  di  12  mesi  per  i
veicoli  completi  e 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in
cui l'omologazione ha perso la sua validita'.
  2) Ai fini dell'applicazione del punto 1  a  uno  o  piu'  tipi  di
veicoli  di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta
all'autorita'   competente    dello    Stato    membro    interessato
dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda
precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano.
  Entro   tre   mesi  detti  Stati  membri  decidono  se  autorizzare
l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto
e, in caso affermativo, circa il numero di unita'.
  Gli Stati membri interessati  dall'immissione  in  circolazione  di
questi tipi di veicoli provvedono affinche' il costruttore osservi le
disposizioni di cui all'allegato XII, parte B.
  Gli  Stati  membri  comunicano ogni anno alla Commissione un elenco
delle deroghe concesse.
      c) Veicoli, componenti o  entita'  tecniche  concepite  secondo
tecniche  o  principi  incompatibili  per loro natura, con uno o piu'
requisiti di una o piu' direttive particolari.
  Nel caso di tali veicoli, componenti o entita' tecniche,  lo  Stato
membro  puo'  rilasciare  un'omologazione  valida  unicamente  per il
proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia  una  copia
della  scheda  di omologazione e dei relativi allegati alle autorita'
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo,
esso chiede alla  Commissione  di  essere  autorizzato  a  rilasciare
un'omologazione in conformita' della presente direttiva.
  La  domanda  e'  accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti
elementi:
      i motivi per cui le tecniche  o  i  principi  di  cui  trattasi
rendono  il veicolo, il componente o la entita' tecnica incompatibile
con i requisiti di una o piu' direttive particolari;
      una descrizione dei  problemi  di  sicurezza  e  di  protezione
ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;
      una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali
dimostrino  che  e' garantito un livello di sicurezza e di protezione
ambientale almeno equivalente  a  quello  garantito  da  una  o  piu'
direttive particolari;
      proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti
o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.
  Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la
Commissione  presenta  un  progetto  di  decisione al comitato di cui
all'art. 13. La Commissione  decide,  secondo  la  procedura  di  cui
all'art.   13,   se   autorizzare   lo   Stato  membro  a  rilasciare
un'omologazione in conformita' della presente direttiva.
  Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e
il progetto di decisione vengono trasmessi agli  Stati  membri  nella
loro  lingua  o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere
tutti i documenti del fascicolo in lingua originale  come  condizione
preliminare  di  una  decisione  presa  secondo  la  procedura di cui
all'art. 13.
  Se la domanda  e'  approvata,  lo  Stato  membro  interessato  puo'
rilasciare  un'omologazione  in conformita' della presente direttiva.
In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti  di  validita'
(ad  es.  un determinato periodo). La validita' dell'omologazione non
puo' avere una durata inferiore a 36 mesi.
  Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al
progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti  o  le  entita'
tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle
direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni
in  omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per
i costruttori che devono cambiare la marcatura  di  omologazione  sui
componenti.  Cio'  implica la soppressione di qualsiasi riferimento a
restrizioni o deroghe  e  la  sostituzione  di  qualsiasi  numero  di
omologazione speciale con un numero di omologazione normale.
  Se  le  procedure  necessarie per adeguare le direttive particolari
non sono state avviate, la validita' delle omologazioni rilasciate  a
norma  della  presente  lettera  puo'  essere prorogata, su richiesta
dello Stato membro che ha  rilasciato  l'omologazione,  con  un'altra
decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13".
  6) Il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Lo  Stato  membro  che  ha rilasciato un'omologazione adotta i
provvedimenti  previsti  all'allegato  X,  in   relazione   a   detta
omologazione  per  accertare,  se necessario in collaborazione con le
autorita' competenti che rilasciano l'omologazione degli altri  Stati
membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere
adeguati  e  se  i  veicoli,  sistemi,  componenti o entita' tecniche
prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica
effettuata  per  assicurare  la  conformita'  al  tipo  omologato  e'
limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle
direttive particolari contenenti requisiti specifici".
  7) All'art. 13, e' aggiunto il seguente comma 5:
  "5.  Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica
di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva".
  8) Gli allegati  al  decreto  8  maggio  1995  sono  modificati  in
conformita' dell'allegato alla presente direttiva.